Suap e procedura semplificata
Il T.A.R. Veneto si occupa del coordinamento tra l’articolo 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) e l’articolo 4 della legge della regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico), soffermandosi sulla procedura semplificata e sull’onere istruttorio e motivazione che incombe sul Comune laddove decida di utilizzare tale modus procedimentale derogatorio, soprattutto laddove l’intervento comporti un considerevole consumo di suolo agricolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Di converso viene pure incontro la legge regionale n. 14/2017- CHE LI CONSENTE QUESTI INTERVENTI IN VARIANTE , in deroga alla norma sul consumo di suolo-
Art. 12
Disposizioni finali.
1. Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti
dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a):
d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia
residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;
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