Sul cambio di destinazione d’uso
Il T.A.R. Milano, seppure con precipuo riferimento alla normativa regionale, afferma che il cambio d’uso (con o senza opere) in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia non può essere sanzionato esclusivamente con la pena pecuniaria, ma con quella ripristinatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Immagino che se la norma regionale era in linea con la normativa nazionale non c era bisogno che il Tar dicesse questo. Sono le deroghe delle leggi regionali con conformi ai principi del Dpr 380/2001- Mi aspetto più avanti che anche il Tar Veneto lo dica in riferimento all’art 5 della LR n. 19/2021 e non solo-
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!