Sulla vicinitas e sull’interesse a ricorrere
Il TAR Veneto, in un’ipotesi di valutazione preliminare della sussistenza della vicinitas, rileva che il suo contenuto è elastico, da valutarsi in concreto e in relazione al provvedimento impugnato. In ambito edilizio, essa definisce solamente la legittimazione a ricorrere (quale stabile collegamento tra il privato e il territorio, da verificarsi ex ante), con dunque la necessità di verificare la concreta sussistenza dell’interesse, quale pregiudizio che deriva al soggetto. Tale verifica, peraltro, deve essere compiuta congiuntamente a quella relativa all’interesse.
Nello specifico, il Giudice Amministrativo precisa che il danno da perdita di panorama, o di veduta, o di luce, di per sé solo non integra l’interesse a ricorrere, necessitando di un concreto pregiudizio economico; in assenza di quest’ultimo, si tratta di un interesse di mero fatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sarebbe stato interessante sapere cosa ne pensava il Tar in relazione anche agli altri motivi del ricorso: altezza del nuovo edificio in relazione all’altezza degli edifici nelle zone circostanti, altezza e criteri di misurazione, distanza tra pareti finestrate in relazione ad altri maunufatti esistenti, ecc. Peccato!
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