Termine per l’inibitoria di una SCIA (edilizia)
Il TAR Veneto ha affermato che, al di fuori delle ipotesi eccezionali di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di inibitoria di una SCIA (nel caso di specie, edilizia) è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata).
La decorrenza del relativo termine determina l’effetto estintivo di tale potere nonché il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti della P.A., priva di poteri, e dei terzi controinteressati.
II termine in parola ha natura sostanziale e decadenziale ed è, pertanto, insuscettibile di interruzione e sospensione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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