La richiesta di accesso a documenti classificati
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 24 l. 241/1990, per un verso esclude l’ostensione degli atti vincolati dalle classifiche di segretezza (cfr. co. 1, lett. a); per altro verso, prevede che il diritto di accesso debba in ogni caso essere garantito, ove risulti necessario per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente (co. 7).
Il cd. diritto di accesso defensionale può essere esercitato esclusivamente nelle forme prescritte dall’art. 42, co. 8 l. 124/2007 il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, per cui l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati può essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato.
Spetta all’autorità giudiziaria procedente, se ritiene, ordinarne l’esibizione e, sempre che non sia opposto il segreto di Stato, curarne “la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia” (art. 42, co. 8 l. 124/2007). Lo speciale regime di esibizione giudiziale previsto può infatti operare unicamente nell’ambito di un sistema di segretezza informativa fondato sulle esigenze di protezione degli “interessi fondamentali della Repubblica” (art. 4, co. 2 d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7).
L’ostensione della documentazione classificata deve avvenire nell’ambito del medesimo procedimento giudiziario in cui, astrattamente, l’informazione contenuta nel documento classificato rileverebbe a fini difensivi, per cui non è ammissibile l’esperimento della distinta e autonoma azione di cui all’art. 116 c.p.a. A diverse conclusioni potrebbe tuttavia pervenirsi laddove la visione della documentazione potrebbe astrattamente rilevare in un procedimento incardinato innanzi ad un Paese estero, in cui dette informazioni potrebbero essere necessarie per la difesa dei diritti e degli interessi dell’istante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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