Titolo edilizio annullato: la P.A. non ha ampia discrezionalità nella scelta tra riduzione in pristino e sanzione pecuniaria
Il TAR Piemonte ricorda che, in caso di annullamento del permesso di costruire, l’art. 38 del D.P.R. n. 380/01 imponga alle Amministrazioni di procedere alla rimozione dei vizi formali e/o procedurali, ovvero, in alternativa, alla restituzione in pristino. Solo nell’ipotesi in cui ciò non risulti possibile, all’Amministrazione è concessa la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria “pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”.
Il TAR approfondisce poi la questione della non possibilità della riduzione in pristino.
Post di Silvia Rodeghiero
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