Titolo edilizio annullato: la P.A. non ha ampia discrezionalità nella scelta tra riduzione in pristino e sanzione pecuniaria

01 Giu 2015
1 Giugno 2015

Il TAR Piemonte ricorda che, in caso di annullamento del permesso di costruire, l’art. 38 del D.P.R. n. 380/01 imponga alle Amministrazioni di procedere alla rimozione dei vizi formali e/o procedurali, ovvero, in alternativa, alla restituzione in pristino. Solo nell’ipotesi in cui ciò non risulti possibile, all’Amministrazione è concessa la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria “pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”.

Il TAR approfondisce poi la questione della non possibilità della riduzione in pristino.

Post di Silvia Rodeghiero

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