Titolo edilizio necessario al cambio d’uso, dopo la cd. riforma Salva casa
Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riferimento agli interventi che comportino il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, l’art. 23-ter, co. 1-quinquies d.P.R. 380/2001 richiede la SCIA ordinaria per i cambiamenti senza opere (o con opere rientranti nell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. cit., ovvero soggette a CILA ai sensi del successivo art. 6-bis), mentre in caso di esecuzione di opere prevede che il titolo richiesto per la loro realizzazione legittimi anche il cambio di destinazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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