Un labirinto chiamato “stato legittimo”: il cambio d’uso
Pubblichiamo oggi la seconda scheda di commento di Italiaius alla riforma apportata dal cd. decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) e dalla sua legge di conversione (l. 105/2024), esaminando il cambio d'uso e le modifiche apportate agli artt. 10 e 23-ter del DPR 380 del 2001.
Ricordiamo che il progetto è quello di revisionare e ti integrare le schede e di ripubblicarle all'esito delle osservazioni dei lettori.
Pubblichiamo la scheda dopo la prima revisione:
Scheda n. 2: cambio d'uso 1^ Rev
La seconda revisione della scheda n. 2 sarà pubblicata in un successivo post datato 17.09.2024
Rimane da chiarire che fine fanno i cambi d’uso previsti all’art. 3 c. 1 lett. b e c) del dPR n. 380/2001, come pure quello che dice l’art. 32 c. 1 let. a
Ben fatta la scheda, complimenti. Centrato il punto della parte rurale che viene esclusa sia per destinazione che per zona. Non è chiarito se con carico urbanistico rilevante si va sempre in permesso.
Nel mentre va sottolineato che il non reperimento degli standard urbanistici, è una cosa gravissima, andrà ad aggravare carichi urbani senza essere assistiti da dotazioni dei servizi, soprattutto in quei cambi d’uso dove c’è aumento di carico. In sostanza hanno preso a spallate tante previsioni previste dai piani regolatori.
Va rilevato che in zona A, per i mutamenti della destinazione d’uso, occorre sempre il pdc o scia alternativa. art. 10 c. 1 let.c del dPR 380/2001
Immobili, con il Salva casa agevolato il cambio d’uso
Dopo la pubblicazione della Legge n. 105/2024, di conversione del decreto salva casa, residenze, locali commerciali ed edifici produttivi potranno mutare agevolmente destinazione.
I mutamenti di destinazione più frequenti saranno quelli orizzontali, cioè all’interno della stessa categoria funzionale tra le cinque previste; ad esempio una singola abitazione civile potrà, se previsto nel PRG/PI, diventare singolo ufficio, dato che ambedue gli usi appartengono alla categoria “residenziale”.L’operazione richiede una SCIA e vale anche per il passaggio inverso, da singolo ufficio a singola abitazione civile.
La stessa regola vale per il passaggio da deposito a laboratorio, in quanto entrambi appartengono alla stessa categoria “commerciale”.
Una ulteriore agevolazione opera per i cambi di destinazione “verticali”, ovvero tra diverse categorie, che avvengono in ambito urbano. Ad esempio, una singola unità residenziale può sempre mutare la categoria di uso e se tale mutamento avviene in zona urbanistica A, B o C, la SCIA non deve nemmeno reperire parcheggi o aree verdi.
Le agevolazioni a nuove destinazioni previste dalla Legge n. 105/2024 riguardano soprattutto singole unità immobiliari mentre per gli interi immobili si rinvia ai singoli strumenti urbanistici e alle norme regionali.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/08/2024
al punto 2.3 si dice pure:
Interpretando il silenzio della legge, si può ritenere che la previsione di tale comma non si applichi alla categoria funzionale rurale, né possa beneficiare unità immobiliari di fabbricati siti nelle Zone D, E, F ed equipollenti.
Per cui l’art. 5 della legge regionale n. 19/2021 come si deve leggere / applicare?
Annotazioni sui titoli:
Quanto ai profili procedurali, la norma stabilisce che, fermo restando le leggi regionali più favorevoli, nei casi di cui all’articolo 23 comma 1, per come modificato dal decreto in esame i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti di un immobile o di una singola unità immobiliare senza opere edilizie ovvero senza opere edilizie rientranti tra gli interventi della cosiddetta attività libera di cui all’art. 6 del DPR 380 sono soggetti al rilascio dei seguenti titoli:
a) alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti che richiedono l’esecuzione di opere di cui all’articolo 6-bis (subordinati alla CILA), si procede ai sensi della lettera a), ossia con SCIA.
Decreto Salva Casa in Emilia Romagna: prime indicazioni per l’applicazione
Una prima analisi degli effetti della sanatoria 2024 sull’ordinamento regionale, in attesa della circolare illustrativa
Come cambia la legislazione edilizia dell’Emilia Romagna con il Salva Casa?
A seguito della pubblicazione della Legge 105/2024 e della definitiva entrata in vigore del “Decreto Salva Casa”, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato un documento preliminare illustrativo, con raffronto degli effetti del D.L. 69 del 2024 sulla legislazione edilizia vigente, allo scopo di fornire prime indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione della legge statale, in attesa della Circolare Regionale esplicativa.
Mutamento della destinazione d’uso
Si conferma interamente l’attuale disciplina regionale circa i titoli edilizi cui è subordinato il cambio d’uso.
Continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni della L.R. n. 15 del 2013 che:
-considera attività edilizia libera “i mutamenti di destinazione d’uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale” (art. 7, comma 1, lettera p);
subordina a CILA i mutamenti d’uso che non comportino incremento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lett. d);
subordina a SCIA i mutamenti d’uso senza opere con aumento del carico urbanistico (art. 13, comma 1, lett. e);
rinvia al titolo edilizio previsto per l’intervento, nelle ipotesi di cambio d’uso con opere (art. 28, comma 6-bis, L.R. 15/2013).
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