Una mezza riforma per le vetrate VEPA (amovibili e totalmente trasparenti)

20 Set 2022
20 Settembre 2022

Va ridimensionata la notizia sulla liberalizzazione della chiusura di terrazze e balconi pubblicata dai giornali.

Il Parlamento ha in data odierna convertito il d.l. n. 115/2022 (cd. d.l. Aiuti bis), inserendovi, in sede di conversione, l’art. 33-quater con cui viene introdotta la nuova lett. b-bis) all’art. 6, co. 1, d.P.R. n. 380/2001 riguardante gli interventi che costituiscono attività edilizia libera.

Tale nuova lettera riguarda, in particolare, “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

In altri termini, non sarà soggetta a titolo edilizio l’installazione di VEPA purché le stesse siano amovibili (e non costituiscano quindi un aumento di superficie o di volume non autorizzato). Inoltre, devono garantire l’areazione dei vani interni e devono essere realizzate in modo tale da ridurre al minimo l’impatto visivo e sostanziale sull’edificio preesistente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

7 replies
  1. Vittorio says:

    Chiedo cortesemente ai Moderatori se sia possibile inserire un’immagine nei commenti. Grazie

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  2. Anonimo says:

    Se VITTORIO spiegasse come mai la norma è inapplicabile, visto che trattasi di attività edilizia libera- per cui sono interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Fatto salvo il c.1 della prima parte dell’art. 6 del dpr 380/2001.

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  3. Anonimo says:

    Avevo solo una domanda:
    se sono a protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, COME SI FA A DIRE: che sono dirette ad assolvere a funzioni temporanee-

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  4. Anonimo says:

    Il sole 24 ore riporta un articolo di Assovetri, che immagino sia il “promotore” di tale emendamento, in cui si dice che ne beneficia tutto il settore-

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  5. Fiorenza Dal Zotto says:

    Mi chiedo come facessimo a vivere senza questa importante innovazione!!!! Non è possibile ….

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  6. Vittorio says:

    L’avocato Piola ha testé dimostrato come si può scrivere una norma in modo semplice e comprensibile.
    La norma, come pensata ( parola grossa ) dal legislatore, è peraltro del tutto inapplicabile e causerà un significativo aumento dei contenziosi

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