Un’antenna può essere o no soggetta a titolo edilizio a seconda del suo rilievo

14 Nov 2013
14 Novembre 2013

Dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 5313 del 2013 l'unica cosa che si riesce a capire con sicurezza è che un'antenna può essere oppure no assoggeatata a concessione edilizia (oggi permesso di costruire) a secondo del rilievo che tale antenna ha (potrebbe anche essere irrilevante).

Altre cose nella sentenza lasciano più perplessi, come, per esempio, l'idea che le opere un tempo soggette ad autorizzazione edilizia oggi siano soggette alla DIA, con la conseguenza che quelle abusive sarebbero soggette non all'ordine di demolizione, ma a  una sanzione pecuniaria.

In verità, dopo la modifica all'art. 27 del DPR 380 del 2001, le opere in contrasto col PRG (sempre che tale contrasto sia ravvisabile) vanno demolite, a prescindere dal fatto che in astratto, se non fossero contrarie al PRG, si potrebbero realizzare con DIA o con SCIA (quindi non si può dire che le opere abusive in astratto soggette a DIA/SCIA siano sanzionabili sempre e solo con una sanzione pecuniaria).

Si legge, infatti, nella sentenza: "Ciò posto, la Sezione concorda col primo giudice laddove ha ricordato che, per pacifica giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale, e dunque anche quando si tratti della realizzazione di una antenna destinata a stazione radio, poiché col termine “costruzione” si intende non soltanto un edificio caratterizzato da volumetria e superfici calpestabili, ma qualsiasi opera o manufatto da collocare sul territorio, la cui realizzazione è consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico o da un atto ad esso equivalente (cfr. Cons. St., sez. VI 26 settembre 2003 n. 5502, richiamata dal TAR). Più puntualmente in relazione a fattispecie analoga al caso in esame, è stato affermato che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi del cit. art. 1 della legge n. 10 del 1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia e che tale principio è stato recepito dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a permesso di costruire “l'installazione di torri e tralicci per impianti radio -ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, appunto in quanto "interventi di nuova costruzione” (cfr. Cons. St., sez. VI 18 maggio 2004 n. 3193).
Tuttavia il primo giudice non ha correttamente applicato i principi suesposti. Nella specie, il Comune di Parma ha ingiunto la demolizione di antenne/parabole ad Elemedia (ed all’INAIL) ai sensi dell’art. 10, co. 1, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente “Opere eseguite senza autorizzazione”, non già ai sensi del precedente art. 7, concernente “Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”, sicché esso stesso si è reso conto che l’installazione dell’antenna/parabola non necessitava di concessione edilizia, bensì di autorizzazione (ovvero di d.i.a.). Del resto, a prescindere dal dato giuridico che la sanzione della demolizione non è applicabile nell’ipotesi di cui all’art. 10 della legge n. 47 del 1985, prevedente la sola sanzione pecuniaria, nella specie – come dedotto dall’attuale appellante – il Comune non si è dato carico di enucleare gli elementi di fatto in base ai quali l’antenna/parabola, di cui non è controversa l’installazione su un traliccio preesistente e regolarmente assentito, avrebbe rilievo quanto meno sul piano ambientale ed estetico e di conseguenza costituisca significativa trasformazione del territorio, dovendosi ovviamente aver riguardo a unicamente alla stessa antenna/parabola e non anche all’insieme di analoghe strutture eventualmente già presenti sull’immobile, in ipotesi sanzionabili autonomamente qualora ricorrano i prescritti presupposti. Non senza dire che, com’è ben noto, un’antenna di modeste mdimensioni, irrilevante sotto il profilo edilizio, neppure necessita di mera autorizzazione parimenti edilizia, occorrendo invece, trattandosi di impianto di emittenza radio, unicamente la ben diversa e specifica autorizzazione tecnica (nella specie, ex art. 6 della legge regionale Emilia Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 5313 del 2013

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