Variazioni essenziali e parziali difformità
Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di parziale difformità presuppone che le modificazioni apportate all’intervento costruttivo assentito si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, mentre si è in presenza di difformità totale o di variazioni essenziali, sanzionabili con la misura della demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
Nel caso di specie, la realizzazione di un muro di contenimento che, anziché essere contenuto entro il limite assentito di 1,00-1,20 m, raggiunge i 2,35 m (cioè un’altezza pressoché doppia) è stato ritenuto certamente ascrivibile al novero delle modifiche sostanziali dell’opera, vieppiù se si considera che anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il PdC in quanto si presenti idonea ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.
Post di Daniele Iselle
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