Vincolo indiretto e distanze in centro storico
L’art. 8, co. 1, n. 1, II punto del d.m. 1444/1968 afferma che nelle Zone A, in caso di trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
Il TAR Veneto ha affermato che, a questi fini, l’apposizione di un vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs. 42/2004 non equivale a riconoscimento di un carattere storico-artistico all’immobile vincolato e, pertanto, le sue altezze possono essere superate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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