Cambio d’uso in zona agricola e necessità del piano aziendale
Il TAR Veneto ricorda che un cambio di destinazione d’uso con opere, da agricolo a residenziale – seppur si tratti di un intervento di restauro e risanamento conservativo ex art. 3, co. 1, lett. c) T.U. Edilizia – per un volume complessivo superiore a quello previsto da legge richiede la redazione del piano aziendale.
È pertanto illegittimo il parere di AVEPA con cui si dichiara l’incompetenza a pronunciarsi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Corretto- ricordo che anche in vigenza della legge n. 24/85 per potere ampliare un fabbricato doveva in primis essere fatto tramite cambio d’uso (dove c era la presenza di parte rurale ), se non si rispettava tale prescrizione, occorreva presentare la relazione agronomica, per dimostrare che la parte rurale rimasta a disposizione, era ancora funzionale all’azienda-
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