Il prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà nei P.I.P.

16 Giu 2016
16 Giugno 2016

L’art 3 comma 64 della L. 662/1993  nella versione novellata dall’art. 11 della L. n. 273/2002, prevede che "i comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".

I ricorrenti pretendevano che il prezzo pagato per il diritto di superificie coincidesse col prezzo di trasformazione in diritto di proprietà.

Il TAR Bari, pur riconoscendo la facoltà del Comune di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie e di determinare il corrispettivo dovuto per la cessione sulla base del valore delle aree valutato al momento della trasformazione (ritenendosi, pertanto, infondato quanto sostenuto in proposito dai ricorrenti), ravvisa nell’adozione della delibera comunale sul prezzo la violazione dell’art. 3 comma 64 L. 66/1996 per difetto di motivazione sull'importo chiesto.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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