Se il progettista è anche direttore dei lavori c’è la giurisdizione della Corte dei Conti e non del giudice ordinario

02 Mag 2013
2 Maggio 2013

La Corte D’appello di Venezia, sez. IV civile, nella sentenza n. 1915 del 18.05.2011, chiarisce che vi è la giurisdizione della Corte dei Conti laddove, nella realizzazione di un’opera pubblica, il progettista cumuli anche la funzione di direttore dei lavori.

Il Collegio, chiarito che la responsabilità del direttore dei lavori radica la giurisdizione della Corte dei Conti poiché “funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (Cass. 1377/2006; 340/2003; 515/2000; 188/1999)”, sottolinea che la responsabilità del progettista determina la giurisdizione del Giudice ordinario: “per quanto riguarda, invece, la figura del progettista, si evidenzia che esiste tra questi e l’amministrazione appaltante un rapporto di natura privatistica, al quale si applica la disciplina di diritto comune in materia di contratto d’opera professionale. Infatti, l’amministrazione deve sottoporre l’elaborato progettuale ad una specifica approvazione, e pertanto, non si verifica alcun inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’amministrazione”.

Laddove il progettista è anche direttore dei lavori, la Corte chiarisce che: “La giurisprudenza (si veda Sezioni Unite della Corte di Cassazione Ordinanza 20 marzo 2008, n. 7446) ha affermato che, nelle ipotesi in cui le due figure si cumulano in un unico soggetto, la giurisdizione in punto domande risarcitorie sollevata dalla stazione appaltante pubblica, spetta al giudice contabile. Ha infatti affermato la Corte che nel caso di riunione degli incarichi, non si può giungere “alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori”. I due incarichi professionali determinano una complessiva attività professionale tale per cui l’attività di progettazione si pone come momento antecedente a quello di direttore, dando così vita ad un rapporto unitario. Ha infatti statuito la Corte che: “ I doveri di verifica del progetto, propri del direttore die lavori sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori”.

dott.  Matteo Acquasaliente

Corte Appello Venezia n. 1915 del 2011

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