La Corte Costituzionale dichiara legittima la deroga alla distanza dai confini col piano casa del Veneto

23 Giu 2020
23 Giugno 2020

Lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2020, depositata il 23 giugno 2020.

Sentenza Corte Costituzionale 119 del 2020

La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Veneto avverso l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 che, con norma di interpretazione autentica della l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., aveva disposto la derogabilità mediante Piano Casa delle distanze minime dai confini.

Tra le altre cose, la Corte ha affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile non è violata dalle leggi regionali che ammettano deroghe non alle disposizioni statali sulle distanze, ma alle norme integrative dei regolamenti locali, poiché esse comunque erano destinate ad essere applicate ad un ambito più ristretto rispetto all’intero territorio nazionale.

L’art. 64 cit., insomma, è stato ritenuto una ragionevole norma di attuazione dell’intesa «sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia» (cosiddetto “piano casa”), sancita tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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8 replies
  1. Anonimo says:

    Vorrei porre una questione. Ma alla luce di questa Sentenza, siamo proprio sicuri che il Giudice ordinario si esprima favorevolmente per colui citato in causa per non aver rispettato le distanze dai confini così come fissato dalla pianificazione urbanistica di quel dato Comune? Grazie

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  2. Anonimo says:

    Sarebbe interessante che adesso qualcuno (se ci fossero ancora i termini per farlo) impugnasse un diniego del comune per mancato rispetto delle distanze dai confini. Vorrei vedere su quale specchio il TAR Veneto si arrampica

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    la 55 non è regionale , scusate è statale ….

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  4. Anonimo says:

    scusi Architetto di quale l.r. 55/2019 parla???

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  5. Anonimo says:

    NO NO scusate, quanti Comuni hanno applicato la deroga??? la domanda da farsi e’ questa….
    ammesso che veniva dichiarata illegittima non mi pare che chi ha applicato la deroga poteva essere accusato di qualcosa, ma era solo l’aspetto civilistico che rimaneva in piedi…. ora più neanche quello…

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  6. fiorenza dal zotto says:

    manifesto i miei dubbi sul fatto che il buon senso possa consentire al mio vicino di costruire a 1 metro dal mio confine e io poi debba stare a 9 metri di distanza ….certo ora, dopo la l.r. 55/2019, tale limitazione vale solo per le zone C ….mah non sono così convinta che sia una decisione di buon senso. A meno che si voglia intendere che si tratta di una decisione di buon senso perchè ha salvaguardato l’affidamento riposto da cittadini, enti e operatori nella legittimità degli interventi edilizi operati in deroga. … certo questo sì.
    Mi permetto di segnalare un aspetto che davvero mi risulta poco comprensibile: come mai Anci Veneto interviene “ad opponendum”? Al di là del fatto che poi la Corte abbia ritenuto l’intervento di Anci (come quello di Ance) inammissibile, Anci tutela la posizione dei comuni, comuni che hanno visto notevolmente ridotte le proprie possibilità di intervento rispetto a una norma derogatoria regionale. La norma derogatoria, se inizialmente poteva trovare giustificazione nel proprio carattere di eccezionalità e temporaneità, ,poi è stata più volte prorogata e nelle proroghe successive (già dal 2011). La sua applicazione per circa un decennio 2009-2019 ha comportato la realizzazioen di vari trasformazioni edilizie in deroga a principi urbanistici pianificati a livello comunale, talvolta vanificando scelte di pianificazione già programmate o riconsocimenti di crediti edilizi, oltre che prevedendo ricadute anche in termini di bilancio . E questo tanto più quando nel 2011 è stata anche eliminata la possibilità per i comuni di intervenire con una propria delibera per attivare le cosiddette “riserve di tutela”. Scusate, forse mi sfuggono alcuni principi di sussidiarietà verticale ….

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  7. GIUSEPPE ZIGLIOTTO says:

    Sapendo che si tratta di giudici, non era così scontato (mi riferisco al prevalere del “buon senso”

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  8. Luca Z. says:

    Meno male che ha prevalso il buonsenso.

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