La Corte Costituzionale sulla sanatoria degli abusi col piano casa

19 Lug 2017
19 Luglio 2017

La Corte Costituzionale si è pronunziata sulla possibilità di sanare gli abusi compiuti dopo l'entrata in vigore del piano casa e che sarebbero conformi allo stesso.

La sentenza riguarda una norma del “piano casa” della Campania, più precisamente l’art. 12, comma 4 bis della legge regionale n. 19 del 2009, che così dispone “4-bis. Le disposizioni di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda”.

La disposizione scrutinata prevede espressamente la possibilità di sanare gli abusi edilizi col “piano casa”, purchè si tratti di interventi realizzati dopo la sua entrata in vigore.

La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la norma, ma non perché ammette la sanatoria col “piano casa”, bensì perché la consente senza precisare “che deve comunque farsi rifermento alla disciplina «vigente» alla data di realizzazione dell’intervento”, potendo quindi indurre “l’interprete a ritenere che siano sanabili opere conformi alla disciplina regionale nella sua attuale formulazione, frutto di successivi interventi di modifica, e non a quella vigente all’epoca della loro esecuzione”.

La Corte dichiara dunque illegittima la norma solo in parte qua, precisamente “nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente»”.

Secondo la Corte – almeno per come la leggo e interpreto io - è dunque legittima una norma che consenta di sanare eventuali abusi col “piano casa”, purchè si tratti di interventi realizzati dopo l’entrata in vigore della legge sul “piano casa” e all’ulteriore condizione – quando la legge sul “piano casa” sia stata oggetto, come quella veneta, di reiterate modifiche – che l’intervento risulti conforme sia alla legge nella formulazione vigente al tempo della presentazione dell’istanza sia alla legge nella formulazione vigente al momento di commissione dell’abuso.

Mi pare, insomma, che con questa sentenza la Corte apra la strada alla sanatoria col “piano casa”, una volta che risulti soddisfatto il requisito della doppia conformità.

Post di Alberto Dal Bello - avvocato

sentenza Corte Costituzionale 107 del 2017

Tags: ,
8 replies
  1. Ilenia Del Pizzol says:

    a mio riguardo l’art. 9 della legge regionale si riferisce all’immobile che da origine all’ampliamento Piano Casa ossia alla cubatura esistente su cui applico la percentuale di ampliamento.
    Quindi è questo l’immobile che non deve essere “anche parzialmente abusivo” e non l’ampliamento ai sensi del Piano Casa….pertanto ritengo sia legittimo applicare l’art. 36 esclusivamente sulla porzione realizzata ai sensi della legge regionale.

    Rispondi
  2. renzo cortese says:

    Mi verrebbe di commentare che la disciplina «vigente» alla data di realizzazione dell’intervento non può essere quella del piano casa che stabilisce la possibilità di avvalersi di interventi straordinari al di fuori della disciplina vigente. Ma certezze non ne abbiamo più.

    Rispondi
  3. mirko zampieri says:

    ho sempre sostenuto che il piano casa possa essere applicato anche in termini di sanatoria art 36 dpr 380/01 con doppia conformità (ovviamente quindi per opere “abusive” realizzate dopo l’entrata in vigore del piano casa del Veneto). Non è mai stato scritto nella legge region. il contrario. E in ogni caso rispetta comunque gli obiettivi dell’art. 1 della LR. – MIRKO ZAMPIERI

    Rispondi
  4. Fiorenza Dal Zotto says:

    Scusate, non capisco. L’articolo 9 “ambito di applicazione” stabilisce che le premialità del piano casa non trovano applicazione per gli edifici “anche parzialmente abusivi”. Se chiedo la sanatoria art. 36 con l’applicazione delle premialità del piano di casa di fatto amplio l’ambito di applicazione includendo fattispecie escluse per legge.

    Rispondi
    • GIORGIO BRESSAN says:

      A mio modesto avviso, l’art. 9 deve essere letto coerentemente a quella che è stata la ratio della legge sul piano casa.
      Scopo del piano casa era ed è (quanto meno negli intenti) quello di favorire un incremento delle attività costruttive al fine di uno sviluppo dell’economia in un periodo di grave crisi.
      Tale finalità non può, ad evidenza, essere raggiunta se i particolari benefici della legge vengono utilizzati per sanare opere già esistenti, realizzate in epoca anteriore all’entrata in vigore delle normative sul piano casa.
      Diversamente, laddove le opere difformi sono state costruite e, dovrebbero essere sanate, in vigore della normativa regionale sul piano casa, si tratta, evidentemente, di interventi di nuova edificazione che hanno concorso al raggiungimento degli scopi che la legge si prefiggeva: vale a dire lo sviluppo, in una difficile congiuntura economica, dell’attività costruttiva.
      Letta in questo modo, la normativa sul piano casa non è un “nuovo condono edilizio” come correttamente osservato dall’avv. Meneguzzo e la sanatoria ex art. 36 appare più che legittima.

      Nicola Magaldi

      Rispondi
  5. GIORGIO BRESSAN says:

    Concordo con quanto affermano i colleghi Dal Bello e Meneguzzo, richiamando anche un precedente commento a un post del 2012 su venetoius, nel quale si era affrontato il tema.
    L’esclusione ex art. 9, a rigore, deve riguardare solo gli abusi realizzati prima dell’entrata in vigore del primo Piano Casa.
    Qualora sussista il requisito della “doppia conformità” (intervento assentibile in vigenza della prima legge sul piano casa e di quella attuale), il rilascio della sanatoria è pienamente legittimo.

    Nicola Magaldi

    Rispondi
  6. Dario Meneguzzo says:

    In verità il piano casa del Veneto esclude la possibilità di applicarlo agli immobili anche parzialmente abusivi perchè in sede di conferenza Stato-Regioni si era concordato che non dovesse diventare un nuovo condono edilizio. Di per sè, quindi non sembrano esserci motivi insuperabili per la sanatoria con l’articolo 36 per le sole opere abusive realizzate dopo l’entrata in vigore del piano casa del Veneto.

    Rispondi
  7. Fiorenza Dal Zotto says:

    Resta il fatto che l’articolo 9 della legge regionale veneta esclude, dall’ambito di applicazione fella norma, immobili anche parzialmente abusivi. E’ questo, a mio avviso, ciò che non consente l’applicazione della piano casa con funzione sanante (dando per scontato il rispetto del principio della doppia conformità)

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC