Non è dovuto il contributo di costruzione per i parcheggi obbligatori
Il T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sentenza del 04 settembre 2014 n. 1399 conferma che i c.d. parcheggi obbligatori ad uso privato sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e che il vincolo da cui derivano deve essere adeguatamente trascritto nelle forme previste dalla legge: “Premesso che la società ricorrente contesta la determinazione assunta dal comune di Vibo Valentia, di liquidare gli oneri concessori afferenti ad un intervento edilizio da realizzarsi, computando pure i volumi destinati a parcheggi obbligatori;
Ritenuto che i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato di cui all’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, legati all’immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2012 n. 6033);
Considerato che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41 sexies, è verificato dalla P.A. e costituisce condizione essenziale per il rilascio del titolo edilizio, di modo che la rimozione del vincolo pertinenziale non può avvenire a piacimento del proprietario, ma soltanto attraverso una concessione in variante che lo trasferisca su altre zone riconosciute idonee (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2000 n. 14731);
Precisato, tuttavia, che il vincolo così costituito dev’essere poi effettivamente trascritto nelle forme dovute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2002 n. 11019);
Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, che le aree gravate da vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 sulla base del titolo edificatorio non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e che, comunque, la P.A. ha titolo per pretendere, in relazione ad esse, la trascrizione del vincolo nelle forme di legge, anche in danno del privato resosi inadempiente”.
dott. Matteo Acquasaliente
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