Piano casa del Veneto: incentivi e volumetria residua del P.R.G.

18 Mag 2018
18 Maggio 2018

L'avvocato Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla sentenza del TAR Veneto n. 513 del 2018, in materia di piano casa.

La sentenza si occupa degli incentivi di cui all’art. 9, comma 6 della legge 14/2009 (piano casa del Veneto) e prende posizione su una questione molto dibattuta e finora mai chiarita: è applicabile il piano casa se per quel lotto residua una volumetria in via ordinaria in forza dello strumento urbanistico generale?

Considerazioni TAR VE n. 513-18

sentenza TAR Veneto 513 del 2018

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11 replies
  1. Matteo Acquasaliente says:

    In tal caso, a mio giudizio, ritengo corretto applicare la riduzione del 60% del contributo di costruzione per l’ampliamento (13%) realizzato ai sensi del Piano Casa.
    Se il restante rientra nelle agevolazioni c.d. ordinarie previste dal T.U. edilizia, non ravviso ostacoli giuridici per applicare, cumulativamente, queste agevolazioni sull’ampliamento c.d. ordinario: come detto, trattasi di due norme distinte e con distinti presupposti che, tuttavia, convivono assieme.

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    • Francesco says:

      Mi scuso ma temo di non aver compreso la seconda parte.
      Parentesi le agevolazioni sarebbe del 100% perché utilizzo 3kw di energia alternativa.
      Qualora avessi ragione io ( che tutta l’operazione goda degli sgravi) come posso dimostrare tutto questo in maniera pratica al comune?

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      • Matteo Acquasaliente says:

        In tal caso, si dovrebbe applicare l’art. 7, c. 1 bis e 1 ter del Piano Casa che esclude, per le prime abitazioni, l’applicazione totale del contributo di costruzione per la parte ampliata che, nel suo caso, dovrebbe essere l’intervento considerato unitariamente, ai sensi dell’art. 3 bis del Piano Casa. Quindi, forse, non è dovuto alcunché.
        In ogni caso, le suggerisco di provare a ragionare con il Comune, perché non mi sembrano ci siano sentenza che la possano aiutare.
        Saluti.

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        • Francesco says:

          Purtroppo non è un comune ragionevole e mi vedo costretto ad un appiglio giuridico che davvero fatico a trovare.

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  2. Matteo Acquasaliente says:

    Buongiorno,
    se l’intervento è realizzato in via ordinaria, ovvero consumando l’indice residuo del lotto, anche il contributo deve essere versato in via ordinaria, salvo le esclusioni/limitazioni di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001.
    Se, invece, o realizzo l’intero intervento col Piano Casa o realizzo un ampliamento mediante il Piano Casa in aggiunta a quello che realizzo in via ordinaria (dopo aver consumato l’indice), l’intervento “in deroga” usufruirà delle agevolazioni previste dall’art. 7 della norma regionale.

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    • Francesco says:

      L’intervento è un ampliamento distaccato da realizzare usufruendo del piano casa , anche perché altrimenti non potrei spostare la cubatura su di un altro lotto e tantomeno edificare in zona agricola. Consumerò l’indice residuo e non essendo sufficiente aggiungerò una percentuale generata dal piano casa calcolata sul massimo assentibile (800mc). A che normativa mi posso appellare per controbattere al comune di Mogliano Veneto? Non vogliono allargare le agevolazioni degli oneri anche alla cubatura ordinaria , ma limitarli a quella generata dal piano casa e cioè il 13% di tutto l’intervento.
      Grazie ancora

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  3. FRANCESCO FOFFANO says:

    Mi scuso , mi riferivo ovviamente PIANO CASA VENETO e non Sardegna.

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  4. FRANCESCO FOFFANO says:

    Salve, faccio una domanda sul Piano Casa… il mio comune sostiene che devo comunque pagare parzialmente i contributi per un intervento di ampliamento distaccato in zona agricola calcolato sulla massima volumetria assentibile di 800 mc. Mi spiego meglio , i miei hanno una volumetria residua di circa 341mc a cui abbiamo sommato 50 mc generati dal piano casa , il comune sostiene che solo questi ultimi godano degli sgravi sui contributi mentre il restante 87% dell’intervento non goda degli stessi sgravi perchè volumetria residua non cumulabile con il piano casa.
    vi chiedo : E’ possibile sommare la volumetria prevista dal Piano Casa Sardegna con la volumetria residua del mio lotto e godere per entrambi degli sgravi sui contributi?
    Secondo me prevale la norma nazionale su quella regionale e secondo voi? il contributo quindi è dovuto oppure no?

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  5. Anonimo says:

    Salve, faccio una domanda sul Piano Casa… un comune mi ha detto che essendo l’ampliamento inferiore al 20%, il contributo non è dovuto ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 380/2001. Un altro comune invece, ai miei clienti ha sempre richiesto il contributo di unifamiliari anche se l’ampliamento è sotto il 20%, dicendomi che è dovuto in quanto il Piano Casa è una legge speciale. Secondo me prevale la norma nazionale su quella regionale e secondo voi? il contributo quindi è dovuto o chiedo rimborso?

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      l’art. 7, c. 1 del c.d. Piano Casa recita: “Ferma restando l’applicazione dell’articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto”.
      Pertanto, dato che la legge statale è fatta espressamente salva dalla legge regionale, ritengo corretto applicare l’esclusione dal contributo di costruzione di cui all’art. 17, c. 3, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 laddove l’ampliamento rientri nel 20%.
      Quindi ci sono i presupposti giuridici per chiedere il rimborso.
      Saluti.

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  6. Fiorenza Dal Zotto says:

    l’inapplicabilità delle premialità del piano casa sul permesso di costruire decaduto (concetto chiaro) hanno assorbito le argomentazioni sulla contestuale applicazione degli ampliamenti previsti dagli art. 2 e 3 della l.r. 14/2009. Così la sentenza non ha colto l’occasione per chiarire anche un’altra questione molto discutibile: la cumulabilità delle premialità dell’art. 2 con quelle dell’articolo 3 che, a mio avviso, non risulta sia possibile.

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