Piano Casa e riduzione del costo di costruzione

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Nel caso di specie, il privato otteneva un permesso di costruire per la demo-ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa di un edificio, beneficiando dell’ampliamento di volumetria e delle deroghe ad altezza massima e distanza dai confini ivi previste.

Il TAR Veneto ha affermato che il privato non poteva beneficiare anche della riduzione del costo di costruzione in misura pari al 50% prevista dall’art. 13 l.r. Veneto 32/2013, in quanto tale fattispecie e quella regolata dall’art. 7 l.r. Veneto 14/2009 sono tra loro alternative e, comunque, non sovrapponibili.

Il beneficio di cui all’art. 13 l.r. Veneto 32/2013 è riservato alle nuove costruzioni, non alle demo-ricostruzioni come nel caso di specie.

Il privato replicava di aver fatto ricorso al Piano Casa solo in via residuale e, quindi, avendo utilizzato principalmente le facoltà costruttive ordinarie di PRG, avrebbe ora diritto all’applicazione del regime contributivo previsto per i nuovi edifici dall’art. 13 cit. per tutto il volume consentito dal PRG.

Il TAR ha respinto anche questa censura.

L’intervento edilizio è in sé unitario e non può essere scomposto e riqualificato dal privato a proprio piacimento per poter beneficiare sia delle agevolazioni previste per gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento, sia di quelle previste per quelli di nuova edificazione. Gli ampliamenti consentiti dal Piano Casa non sono individuati in percentuali fisse, bensì in percentuali massime: il che significa che, in applicazione del Piano Casa, pur essendovi una previsione massima di ampliamento sul piano teorico-astratto ad es. del 70%, ben possono e potranno essere realizzati dal punto di vista concreto-applicativo ampliamenti nettamente inferiori a questa percentuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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