Piano casa e vincolo di alta pericolosità idraulica o idrogeologica
Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto che annulla un permesso di costruzione per violazione dell’art. 3 quater, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (piano casa).
Tale disposizione, prevede che: Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
“1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie".
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