Banca dati delle prestazioni sociali agevolate: obblighi dei comuni

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 del Decreto 8 marzo 2012 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE”.

Lo strumento utilizzato per il rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni ISEE rese dai cittadini per accedere alle prestazioni sociali agevolate è costituito dalla Banca dati delle Prestazioni sociali agevolate, prevista dall’art. 2 del Decreto.

La banca dati è istituita presso l’INPS e raccoglie le informazioni sulle prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE e suoi soggetti che ne hanno beneficiato.

Le informazioni raccolte sono le seguenti (art. 2, comma 2):

a)      dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;

b)      tipologia delle prestazioni sociali agevolate (elencate nella tabella 1 allegata al decreto);

c)       informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sciali agevolate.

Gli enti locali (e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate) mettono a disposizione della Banca dati le informazioni di propria competenza (art. 2, comma 3).

In concreto, l’obbligo di trasmissione delle informazioni per i comuni e per gli altri enti erogatori dovrebbe scattare solo allorquando interverrà il decreto direttoriale dell’INPS previsto dall’art. 2, comma 5, al quale è affidato il compito di definire le modalità attuative e le specifiche tecniche per l’acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati.

L’art. 3 prevede che nella Banca dati confluiscano anche le informazioni sull’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato ai fini ISEE. Sulla base di queste informazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto,  il valore dell’ISEE viene ricalcolato e comunicato dall’INPS agli Enti erogatori (tra cui i Comuni), in modo da verificare se il beneficiare non avrebbe potuto fruire della presentazione sociale agevolata o avrebbe potuto fruirvi in maniera minore ed applicare eventualmente  la sanzione ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.l. 78/2010.

avv. Marta Bassanese

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