Atipicità del provvedimento amministrativo di autotutela
Il TAR Piemonte ha dichiarato che il potere di autotutela della P.A., anche successivamente alla riforma del 2015 che ne ha segnato i limiti, rimane un potere generale ed immanente all’ordinamento: i limiti, infatti, sono per lo più diretti a regolare alcune particolari ipotesi, quali quelle di riesame dei provvedimenti autorizzatori ed ampliativi della sfera giuridica e che attribuiscono vantaggi al privato.
In via generale, invece, nulla impedisce all’Amministrazione di rivedere, in un momento successivo, le proprie azioni, qualora venga evidenziato un vizio nel suo operato: l’unico effettivo limite, infatti, è il legittimo affidamento del privato, prevalente sull’interesse pubblico al mero ripristino della legittimità degli atti; non, invece, la forma del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sentenza interessante, anche perché tratta del potere di autotutela amministrativa nel caso di contratti pubblici, laddove afferma anche nel corso di esecuzione di una concessione di servizio l’amministrazione possa intervenire mediante atti autoritativi .
Tuttavia meglio attendere il prossimo 17 dicembre per capire cosa ne pensa il Consiglio di Stato che ha tempestivamente sospeso, ritenendo prevalente l’interesse dell’appellante alla prosecuzione dell’attività sportiva oggetto di concessione, la sentenza del T.A.R.
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