Comunicazione dei motivi ostativi come vizio del provvedimento
Il TAR Veneto ribadisce il principio per cui la P.A. può prescindere dalla comunicazione al privato del cd. preavviso di rigetto solo se riesce a provare che l’eventuale apporto partecipativo proveniente dal privato non sarebbe idoneo a modificare le proprie determinazioni finali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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