Potere del G.A. di riqualificazione degli atti amministrativi

25 Gen 2025
25 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la qualificazione degli atti amministrativi oggetto di giudizio spetta al G.A., potere ufficioso che non è vincolato né dall’intitolazione dell’atto né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa, dovendo l’esatta qualificazione di un provvedimento essere effettuata solo alla luce del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, e anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dalla P.A.

L’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza, né determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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