Concessioni demaniali marittime; documento di programmazione strategica di sistema; piano regolatore portuale

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Il TAR Catania ha affermato che la proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto euro-unitario soltanto qualora emerga che essa sia funzionale ad assicurare l’ordinata programmazione delle procedure di gara, dovendosi dare contezza, nell’atto di proroga, che l’estensione del termine di efficacia della concessione si sia resa necessaria al fine di disporre di un congruo arco temporale funzionale alla conclusione della procedura competitiva, alla presenza di ragioni oggettive che ne impediscano la conclusione prima di tale data (connesse, ad esempio, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa). Di contro, un provvedimento amministrativo che disponga tale proroga, senza dar conto di aver “ordinatamente” programmato l’avvio di una procedura di affidamento o di dover disporre di un tempo congruo per concluderne lo svolgimento già in atto, si imbatte nel divieto di proroghe automatiche sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Il titolare di una concessione demaniale marittima non è legittimato ad agire avverso le disposizioni del piano regolatore portuale approvato dall’Autorità di sistema portuale laddove, stante il divieto di proroghe automatiche, il titolo concessorio abbia cessato di produrre i propri effetti in data antecedente all’approvazione del piano medesimo, difettando, nel caso di specie, la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Parimenti, non sussiste la condizione dell’interesse ad agire, in quanto il concessionario uscente non trarrebbe dall’annullamento degli atti impugnati alcuna utilità concreta e attuale, non potendo disporre per il futuro di tale concessione e non potendo esercitare, pertanto, l’attività di gestione dello stabilimento balneare asseritamente inciso dalle nuove previsioni.

Il documento di programmazione strategica di sistema e il piano regolatore portuale hanno finalità e cogenza tra di esse differenti. Il documento, che in base all’art. 5 l. 84/1994 è redatto dall’Autorità di sistema portuale ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ha valenza di atto di indirizzo; il piano, invece, è l’atto mediante cui l’Autorità di sistema portuale informa le proprie scelte pianificatorie relative all’area portuale e costituisce un atto amministrativo pianificatorio autonomo e scisso, per natura, caratteristiche e funzionalità, dal documento, il quale non si pone quale atto endoprocedimentale e segue una procedura a sé stante.

Post di Alberto Antico – avvocato

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