L’estirpazione del vigneto senza la preventiva comunicazione all’Ispettorato per l’agricoltura fa perdere il diritto al reimpianto

05 Nov 2014
5 Novembre 2014

Il TAR Veneto afferma che l'estirpazione di un  vigneto senza la preventiva comunicazione all'Ispettorato per l'agricoltura, in violazione dell’art. 8, comma 2 del regolamento comunitario n. 822/87, fa perdere il diritto al reimpianto. Tale esito non è escluso dalla mancanza di dolo o colpa da parte dell'interessato.

Si legge nella sentenza n. 1356 del 2014: "Non possono invero essere condivise le considerazioni sulla base delle quali si fonda la pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti, ossia che l’avvenuta estirpazione dei vigneti, non preventivamente comunicata all’Ispettorati di Verona, non sia di per sé preclusiva dell’attribuzione del diritto al reimpianto di nuove coltivazioni.

E’ pacifico infatti che il vigneto esistente sul terreno di proprietà dei signori Sagramoso Sacchetti sia stato estirpato dalla nuova proprietaria,  società Edal, senza l’osservanza delle disposizioni che impongono, in osservanza dell’art. 8, comma 2 del regolamento comunitario n. 822/87, che ogni estirpazione sia preventivamente comunicata al competente organo nazionale entro i termini da quest’ultimo stabiliti.

L’osservanza di tale previsione è chiaramente imposta al fine di controllare il potenziale vitivinicolo e l’entità delle colture in atto, in modo tale da consentire agli organi preposti l’esatta conoscenza dei vigneti in essere e di quelli suscettibili di essere nuovamente impiantati.

Ne consegue che, indipendentemente dalla non rinvenibile natura sanzionatoria del diniego di riconoscimento del diritto di reimpianto opposto dall’amministrazione, esso si giustifica proprio con riguardo alla finalità stessa delle disposizioni che prevedono l’osservanza di una specifica procedura (che per l’acquisizione del diritto di reimpianto prevede come necessario presupposto la comunicazione della volontà di estirpare il vigneto esistente), onde consentire l’attribuzione del diritto. 

Invero, come ricordato correttamente dalla difesa resistente, in base al decreto n. 5/1999 del Dirigente dell’IRA di Verona, una volta ricevute le notifiche di estirpazione, si procede ad una prima fase istruttoria, cui segue l’emissione, a favore del soggetto che ha comunicato l’intenzione di procedere all’estirpazione, del certificato che gli consente di godere, per le otto campagne successive, di un diritto di reimpianto, da usufruire direttamente o da cedere a terzi.

Ciò rende evidente il legame esistente tra la comunicazione di estirpazione e la conseguente acquisizione del diritto al reimpianto, in quanto solo a fronte di un’estirpazione debitamente comunicata entro i termini previsti, può sorgere in capo al soggetto il diritto a reimpiantare, per le successive otto campagne, nuovi vigneti.

Detto rapporto di stretta presupposizione, così come configurato dalla procedura indicata dalle disposizioni comunitarie e dalle norme interne, giustifica quindi le conseguenze negative derivanti proprio dalla mancata comunicazione dell’intenzione di procedere all’estirpazione: diversamente opinando, risulterebbe depotenziato lo stesso sistema di controllo del potenziale vitivinicolo, che non risulterebbe all’evidenza gestibile se non fosse assicurata la corrispondenza fra estirpazioni e attribuzione del diritto al reimpianto. 

Nel ribadire quindi l’irrilevanza della necessità di ricondurre le conseguenze della mancata comunicazione ad una espressa sanzione, è chiaro come sia lo stesso procedimento dettato dalla normativa comunitaria e statale a giustificare le conseguenze della mancata osservanza della sequenza procedimentale prevista.

Il che, peraltro, consente di prescindere dalla colpa o dal dolo della mancata comunicazione, trattandosi di conseguenze positivamente previste al fine, lo si ripete, di assicurare il controllo del potenziale vitivinicolo regionale: solo attraverso la piena conoscenza di tutte le operazioni (di estirpazione e di nuovo impianto) effettuate è invero possibile esercitare in modo efficiente detto controllo.

Diversamente, laddove assumesse irrilevanza l’omissione della preventiva comunicazione dell’intenzione di effettuare l’estirpazione, nessuna correlazione verrebbe mantenuta tra i vigneti estirpati e quelli da reimpiantare, in rapporto alla situazione complessiva delle colture esistenti.

Difettando, quindi, nel caso dei ricorrenti il necessario presupposto (comunicazione), nessun diritto di reimpianto poteva essere attribuito alla proprietà dei terreni.

Né, peraltro, può assumere alcuna rilevanza la clausola contenuta nell’atto di trasferimento della proprietà degli stessi, in quanto tale clausola può assumere rilevanza solo fra le parti, soprattutto al fine di consentire alla parte venditrice di rivalersi nei confronti dell’acquirente che, con il suo comportamento, ha di fatto pregiudicato la possibilità di godere del diritto di reimpianto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1356 del 2014 

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