Mancanza della firma autografa nel provvedimento
Il TAR Veneto ribadisce che l’autografia della sottoscrizione del Dirigente, se mancante, non comporta l’inesistenza o, comunque, l’invalidità del provvedimento quanto i dati permettono di attribuire con sicurezza la paternità dell’atto: nel caso di specie, trattandosi di atto emanato mediante sistemi informatici o telematici, la firma era stata sostituita dalla dicitura del nominativo del soggetto, ai sensi dell’art. 3, co. 2 d.lgs. n. 39/1993.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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