Ricognizione delle aree dei caselli autostradali, delle superstrade e delle stazioni ferroviarie

10 Feb 2022
10 Febbraio 2022

L'art. 40 delle NTA del vigente PTRC del Veneto stabilisce al comma 4 che "La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia urbanistica e i comuni territorialmente interessati, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, procede alla ricognizione delle aree di cui al comma 1, provvedendo alla loro classificazione con riferimento al grado di interesse pubblico ai fini della mobilità regionale e alla definizione delle strategie di intervento ai fini dell'applicazione del presente articolo; decorso tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 3".

Poiché la DGR 62/2020, che ha approvato il PTRC 2020 è stata pubblicata sul BUR n. 107, del 17 luglio 2020, l'entrata in vigore del PTRC, ex art. 25, comma 8, della L.R. 11/2004 è avvenuta il 1° agosto 2020. Ne consegue che il termine di 18 mesi è scaduto il 1° febbraio 2022.

La Regione sta consultando i Comuni nel cui territorio ci sono caselli autostradali e/o stazioni ferroviarie, sottoponendo loro una bozza di linee guida che ti allego e che demandano alla Commissione VAS la valutazione della coerenza delle scelte contenute nei futuri piani urbanistici rispetto agli obiettivi generali e strategici elencati nelle stesse linee guida.

Art 40 PTRC 2020

Linee guida art. 40 PTRC

Cartografia aree art. 40 PTRC

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4 replies
  1. Vittorio says:

    Volevo riprendere questo post per alcune considerazioni, anche con riferimento al commento di Daniele Iselle del settembre 2020.
    Mi sembra che l’art. 40 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento 2020 abbia sostanzialmente carattere “ vincolistico “ .
    Ovvero individua alcune “ Aree strategiche “ che per la presenza di infrastrutture presentano criticità “ ai fini della mobilità regionale “ e sulle quali, per tale motivo, la Regione si arroga un “ diritto di controllo “ da attuarsi con l’obbligo di accordo di programma per alcune fattispecie.
    L’articolo 26 della L.R. 11/2001 ha invece carattere “ pianificatorio “ poiché stabilisce le modalità di pianificazione dei “ Progetti strategici “, ovvero con l’inserimento nel Piano Territoriale di Coordinamento oppure con la individuazione e approvazione da parte dalla Giunta Regionale ( formalmente è una Variante al Piano Territoriale di Coordinamento??? ).
    Se è previsto che sia il Piano Territoriale di Coordinamento a prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici, pare corretto ritenere che la competenza alla loro approvazione è in capo alla Regione Veneto.
    Alla Amministrazione ( che non deve intendersi esclusivamente quella Comunale ) che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, resta la possibilità di impulso promuovendo ( rectius proponendo ) la conclusione di un accordo di programma alla Regione Veneto.
    Cosa ne pensate ?

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Ritengo che le previsioni contenute nell’articolo 40 del PTRC siano indispensabili per poter prevedere uno sviluppo razionale del territorio. Solo una pianificazione coordinata tra sistema infrastrutturale e trasformazioni urbanistiche può consentire un razionale e ordinato sviluppo del territorio: è evidente che poli strategici infrastrutturali di questa scala e natura non possano essere valutati solo in sede di pianificazione comunale in quanto, evidentemente, richiedono studi, analisi, scelte a scala sovracomunale..
    Ciò detto, ritengo condivisile la proposta di ricondurre la valutazione della coerenza della modifica allo strumento di pianificazione territoriale comunale con gli obiettivi del PTRC in sede di procedura di VAS. C’è però una questione che, a mio avviso, merita riflessione: la procedura di VAS. Come ben noto, la procedura di Vas si avvia solo successivamente all’adozione del provvedimento da parte del Comune. Questo però pone una serie di problemi di carattere formale e sostanziale.
    Esaminiamo quelli di carattere formale. Avviare la procedura di Vas dopo l’adozione, significa che, qualora in sede di Vas, si ritenga necessario introdurre modifiche alla proposta adottata, sarà necessara la sua riadozione, con la conseguente duplicazione, o, quanto meno, l’allungamento di tempi e procedimenti già avviati [ri-adozione, ri-pubblicazione, ecc].
    Ma vi sono poi, più rilevanti profili di carattere sostanziale sull’avvio della verifica VAS solo successivamente all’adozione del provvedimento. Il senso della valutazione ambientale strategica di piani e programmi sta proprio nell’esame delle varie soluzioni possibili e sostenibili PRIMA della loro individuazione. La ben nota e importantissma fase dedicata alla descrizione e illustrazione dei possibili scenari e di soluzioni alternative è molto importante che avvenga NEL CORSO della pianificazione, ovvero durante la fase decisionale e valutativa e NON a pianificazione già adottata altrimenti si vanifica lo stesso senso della valutazione ambientale strategica. Tanto che in altri paesi, ma anche in altre regioni, le proposte di modifica agli strumenti di pianificazione così come le nuove proposte di piani e programmi non vengono valutati DOPO la loro adozione, ma PRIMA ovvero in fase di elaborazione.
    Ecco, questa penso sia la più significativa osservazione che mi sento di fare in relazione alle linee guida illustrate. Proporrei quindi che proprio la circostanza di definire queste linee guida sull’articolo 40 del PTRC possa costituire l’occasione per intervenire significativamente sul procedimento di Vas in modo tale che questo (procedimento) venga avviato PRIMA e NON DOPO l’adozione dei provvedimenti di elaborazione di nuovi piani e programmi e/o la modifica degli stessi.

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  3. Anonimo says:

    Non andrebbero prima modificati. i PTCP

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  4. Anonimo says:

    Non so come si faccia prima a consultare i comuni e non le province, visto che vanno modificati i vari PTCP e poi SI, intervengono i comuni-

    Rispondi

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