Danno erariale per indebita corresponsione di retribuzioni di posizione e di risultato ai dirigenti e ai segretari generali
Pubblichiamo una sentenza della Corte dei Conti del Veneto, che si occupa  del danno erariale per indebita corresponsione di retribuzioni di posizione e di risultato ai dirigenti e ai segretari generali.
La sentenza approfondisce anche alcuni rilevanti questioni di merito e processuali, come la decorrenza del termine di prescrizione, la possibilitĂ del pubblico ministero di modificare la domanda, la nullitĂ dell'atto di citazione per genericitĂ e indeterminatezza.
Nella sentenza risultano evidenziate le parti relative alle questioni che seguono:
1) Sulla inammissibilitĂ di una domanda nuova.
2) Sulla nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza.
3) L'obbligo del recupero nella successiva contrattazione non incide sulla procedibilitĂ dell'azione erariale.
4) Sul danno risarcibile.
5) Sulla mancanza di litisconconsorzio necessario e sulla non necessitĂ di chiamare in causa il sindaco.
6) Sulla sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del danno.
7) Sul dies a quo della prescrizione.
8) L’atto di costituzione in mora non richiede formule rituali o sacramentali.
9) Il Comune non è in automatico una struttura organizzativa complessa.
10) I limiti del sindacato della Corte dei Conti sulle scelte discrezionali.
11) La non applicabilitĂ della "esimente politica" del sindaco e della giunta in materia di retribuzioni.
12) Il segretario è responsabile del rispetto della legalitĂ e della correttezza dell'azione amministrativa. Â
13) Sulla non applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
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