Giurisdizione della Corte dei Conti e riserva di amministrazione
L’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall’art. 3, della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, <<…ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali…>>.
La Corte dei Conti del Veneto precisa il concetto di "riserva di amministrazione" (scelte discrezionali), sottratta al proprio sindacato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!