I docenti a tempo pieno non possono svolgere attività esterna con partita IVA neanche fuori dall’orario di lavoro

02 Lug 2015
2 Luglio 2015

La Corte dei Conti della Campania ha condannato alcuni professioni universitari, che avevano optato per il tempo pieno, ma avevano poi svolto attività libero professionale con partita IVA, sia pure fuori dall'orario di lavoro.

La condanna riguarda le differenze retributive tra il tempo pieno e il tempo parziale e gli incentivi spettanti per il tempo pieno.

Nell'atto introduttivo del giudizio la Procura evidenziava che l'assoluto divieto all’esercizio del commercio, dell’industria e di alcun’altra professione imposto nel caso di opzione per la docenza a tempo pieno chiaramente deducibile dal combinato disposto degli artt. 60 D.P.R. n. 3/1957, 11 D.P.R. n. 382/1980 (citato in precedenza) e 53, comma 7°, d.lgs. n. 165/2001, implica l'irrilevanza delle autorizzazioni all'esercizio delle attività svolte dai convenuti in regime di partita IVA, rilasciate in alcuni casi. Si precisa, in proposito, che taluni incarichi, pur se astrattamente autorizzabili o addirittura non abbisognevoli di alcuna autorizzazione, sarebbero comunque incompatibili con il regime di professore universitario a tempo pieno qualora fossero svolti nell’ambito dell’espletamento di un’attività professionale.

Il requirente ha evidenziato, ancora, che oggetto della contestazione non è certamente la mera tenuta di partita IVA -che ha rappresentato unicamente un elemento sintomatico dell'esercizio di attività professionale da parte dei convenuti- ma lo svolgimento di attività professionali con carattere di continuità e mediante una stabile organizzazione professionale.

La sentenza affronta anche alcune rilevanti questioni processuali,  in materia di termini per l'atto di citazione e di procedimento scaturito da scritti anonimi.

Post di Dario Meneguzzo

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