Spetta al Dirigente e non al Sindaco limitare la circolazione nel centro abitato
Il T.A.R. si occupa degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, chiarendo che spetta al Dirigente, anche se le diposizioni de quibus attribuiscono tale potere al Sindaco, emanare le ordinanze che regolamentano la sosta ed i divieti nel centro abitato.
Post di Matteo Acquasaliente
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Vincenzo Cavallari, professore universitario, avvocato, partigiano e componente della Assemblea Costituente, insegnava ai suoi studenti che la certezza del diritto è una utopia.
Sulla questione della competenza ai sensi dell’art 7 Codice della Strada, rinvio alla sentenza Tar Veneto, I sezione, n. 1462/2012 per cui: “Secondo un principio consolidato, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, l’art. 7 del Codice della strada, in omaggio al criterio di specialità, deroga (e quindi prevale) sul punto alla previsione generale di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 sulla competenza dei dirigenti quanto agli atti di gestione.
6. A ciò va aggiunto che le norme del Codice della strada sono comunque successive nel tempo all’introduzione del principio di separazione tra attività politica ed attività di gestione nell’ordinamento degli enti locali, principio che, com’è noto, il t.u. 267/2000 si è limitato a confermare (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1323/2005 e Tar Toscana, sez. III, n. 5219/2005). “
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