Incostituzionale la disciplina sulla nomina degli amministratori di un ente privato controllato dalla P.A.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, degli artt. 1, co. 2, lett. f e 7, co. 2, lett. d d.lgs. 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da Amministrazioni locali (Provincia, Comune o loro forme associative in ambito regionale).
Il legislatore delegante, con la l. 190/2012, aveva inteso di limitare il divieto di nomina solo a chi in precedenza avesse ricoperto un incarico politico in senso stretto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!