La nullità dell’atto di citazione davanti alla Corte dei Conti
La Corte dei Conti precisa che si ha nullità dell'atto di citazione per mancanza o assoluta incertezza delle indicazioni indispensabili quando non è specificato il giudice contabile territorialmente competente (art. 164, 1° comma, in relazione all’art.163 n.1), non sono specificati gli estremi dell’Ufficio requirente, la qualità del magistrato, la denominazione dell’Ente nel cui interesse si agisce (artt. 164, 1° comma, e 163 n. 2), ma non la sua erronea indicazione (così Corte dei conti, Sez. 2^ di app., 20 marzo 2007, n. 52), non vengono indicati gli estremi della persona fisica o giuridica convenuta (art.163 n. 2), non è indicato l’oggetto della domanda, nella sintesi di petitum e causa petendi, cioè la richiesta di condanna, la sua quantificazione con ripartizione del carico tra gli eventuali corresponsabili e le ragioni alla base di essa, ossia i fatti costitutivi della domanda attorea, ovvero è indicato in modo tanto generico e improprio da determinare un’assoluta incertezza (così art. 3 Regolamento di procedura e art. 164, 4° comma, in relazione all’art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c.), manca l’esposizione dei fatti o sia assolutamente incongrua o contraddittoria tanto da determinare un’assoluta incertezza dell’oggetto (art.163, comma 3, n. 4 c.p.c.), manca la sottoscrizione del magistrato requirente (art. 3 del R.D. n. 1038/1933), è assegnato al convenuto un termine a comparire (ove non abbreviato, a mente dell’art. 17, comma 3, del R.D. cit.) minore di quello fissato dall’art. 163 bis c.p.c., non è presente l’avvertimento che la costituzione oltre i termini (giorni 20 o 10 in caso di abbreviazione dei termini prima dell’udienza) implica la decadenza della facoltà di proporre domande riconvenzionali (tuttavia non nel giudizio di responsabilità amministrativa) ed eccezioni in senso proprio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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