L’esistenza di un decreto penale di condanna opposto non va indicata in sede di gara
Il T.A.R. Veneto afferma che, laddove il bando di gara non contiene l’espresso obbligo di indicare anche l’esistenza di un decreto di penale di condanna opposto (rectius: non diventato irrevocabile), non si può escludere dalla gara il concorrente che ometta di indicare questo elemento, pena la violazione dei principi di tassatività della cause di esclusione, ex art. 46, c. 1 bis Codice Appalti e di favor partecipationis. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda che l’istituto dell’avvalimento, ex art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, ha portata generale e, perciò, si applica anche ai servizi compresi nell’Allegato II B del Codice Appalti, pur in assenza di un’espressa previsione del Bando di gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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