Recupero del compenso percepito dal dipendente pubblico che abbia esercitato attività extra-istituzionali
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento di recupero del compenso percepito dal dipendente pubblico - indebitamente, in quanto abbia svolto, senza autorizzazione della P.A., un’attività extraprofessionale – venendo in rilievo un’attività in contrasto con i doveri di esclusività, ex art. 98 Cost., e di buon andamento ed imparzialità, ex art. 97 Cost., nonché in violazione dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 60 d.P.R. 3/1957, anche quando non ricorrono i requisiti propri dell’attività di impresa in senso tecnico-giuridico, ma sia stato solo accertata la violazione del dovere di fedeltà.
Dalla lettura combinata dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 con l’art. 60 d.P.R. 3/1957, si possono distinguere tre ipotesi: a) attività assolutamente incompatibili, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione; b) attività consentite per le quali non è necessaria l’autorizzazione; iii) attività consentite previa autorizzazione. Tranne i casi espressamente indicati all’art. 53, co. 6 d.lgs. 165/2001 e i divieti dell’art. 60 d.P.R. 3/1957 o gli altri espressamente previsti, la regola generale è quella secondo cui vige un principio generale di esclusività, che può essere derogato con l’autorizzazione della P.A. di appartenenza.
Non può essere disposta la restituzione di importi percepiti a titolo di rimborso delle spese documentate. Le somme percepite per incarichi esterni devono essere recuperate al netto delle imposte versate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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