L’interesse al ricorso deve essere serio ed effettivo

24 Giu 2014
24 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 18 giugno 2014 n. 864, conferma che l’interesse al ricorso deve essere concreto ed attuale perché: “In secondo luogo va dichiarata l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnazione con i motivi aggiunti del provvedimento di annullamento in autotutela.

Infatti l’interesse che sorregge il ricorso deve essere concreto ed attuale, perché il rimedio di carattere giurisdizionale non può essere azionato al solo fine di ottenere una pronuncia di principio finalizzata ad un utilizzo ipotetico, futuro ed eventuale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365; id. 22 novembre 2011, n. 6151), né è possibile chiedere la tutela giurisdizionale avverso atti favorevoli alla propria posizione giuridica che non sono lesivi, al solo fine di chiedere una modifica della motivazione (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2007).

Pertanto, poiché nel caso di specie la parte ricorrente intende far valere solamente in astratto l’idoneità del sito all’insediamento di un esercizio di somministrazione (cfr. pag. 3 della memoria conclusiva del 18 aprile 2014), i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 864 del 2014

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