L’ottemperanza non vale per le sentenze di rigetto

24 Giu 2014
24 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 18 giugno 2014 n. 859, chiarisce che il giudizio di ottemperanza non si applica alle sentenze di rigetto, ma solo a quelle di accoglimento: “Infatti per orientamento ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato (VI n° 1675 del 2013) e dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, “il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento” (in tal senso Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2001, n. 6532; cfr., inoltre, Cons. Stato, VI, 1° settembre 2009, n. 5114).

E’ stato, infatti, chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l’amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni.

Viceversa, la pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio.

Ne consegue che parte ricorrente, se vuole tutelare le proprie ragioni,

- deve inviare all’ente parco nuova istanza a provvedere che non faccia riferimento alla necessaria esecuzione di una sentenza, ma semplicemente alla circostanza che l’amministrazione è obbligata ad adottare i provvedimenti di propria competenza ai sensi dell’art. 2 della legge n° 241 del 1990;

- potrà successivamente agire in giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione od impugnare l’eventuale provvedimento di rifiuto di provvedere. Non sarà invece ammessa azione di ottemperanza della presente sentenza, che è una sentenza con cui viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

La circostanza che la provincia di Padova si stia attualmente interessando per il ripristino della vicina strada provinciale non può essere motivo di diniego a provvedere da parte dell’ente parco, ma semmai motivo per un’eventuale coordinamento degli interventi”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 859 del 2014

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