ATP a fini conciliativi
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis c.p.c.
Nel giudizio a quo, un cittadino ricorreva ex art. 696-bis c.p.c. per la nomina di un consulente tecnico per l’accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, sull’assunto in base al quale la transazione intercorsa con la compagnia assicurativa non avrebbe tenuto conto dei danni neurologici che si erano manifestati in un momento successivo all’accordo. Il giudice dichiarava il ricorso inammissibile perché il danneggiato non avrebbe indicato la data di insorgenza della patologia sopravvenuta.
Il principio di uguaglianza e il diritto di difesa esigono la possibilitĂ di proporre reclamo avverso detto provvedimento giudiziale di rigetto del ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!