Compensazione delle spese di giudizio
Il Consiglio di Stato, a partire dall’art. 92 c.p.c., ha affermato che il giudice può compensare le spese del giudizio solo in tre casi: a) soccombenza reciproca; b) assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; c) a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, analoghe gravi ed eccezionali ragioni, le quali però devono comunque appartenere al novero delle sopravvenienze o di situazioni di assoluta incertezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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