Giudizio di ottemperanza e principio del “ne bis in idem
Il TAR Veneto ha affermato che non viola il principio del ne bis in idem il privato che attivi un primo giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia asseritamente serbata da parte della P.A. competente a seguito dell’annullamento del primo provvedimento di diniego della sua istanza (nel caso di specie, di riduzione del vincolo storico-artistico indiretto) e, a seguire, promuova un secondo giudizio per contestare che la determinazione successivamente assunta sia, nella sostanza, elusiva del giudicato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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