Il C.G.A.R.S. dà un’interpretazione estensiva delle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all’art. 105 c.p.a.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma che l’art. 105 c.p.a., nel disciplinare l’annullamento da parte del Giudice d’appello della sentenza di I grado con rinvio al Giudice di prime cure, prevede categorie generali suscettibili di interpretazione estensiva: con ciò, la rimessione al primo giudice in seno alla giustizia amministrativa assume contorni più ampi di quella prevista dagli artt. 353-354 c.p.c., fondata su ipotesi tassative.
Nel caso di specie, il Consiglio ha confermato il suo orientamento di applicazione dell’art. 105 c.p.a. all’ipotesi di sentenza di primo grado che abbia pronunciato un rigetto in rito per error in iudicando su una questione preliminare, omettendo così l’esame nel merito delle domande.
Specularmente, il Consiglio dà un’interpretazione restrittiva alle ipotesi di controversie che il giudice d’appello può decidere nel merito, trattenendo a sé la causa, a fronte di una pronuncia di puro rito in primo grado, in nome del principio del doppio grado di giudizio.
Post del dott. Alberto Antico
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