Il canone unico patrimoniale (CUP) ha natura tributaria, anche ai fini della giurisdizione
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno ribadito l’ammissibilità del cd. rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche qualora sollevato dal giudice tributario, attesa l’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario ai sensi dell’art. 62, co. 2 d.lgs. 546/1992.
Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che il canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, co. 816-847 l. 160/2019, ha, in ogni caso, natura tributaria.
Il CUP è stato introdotto in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica: quattro prelievi tributari (TOSAP, ICP, DPA, CIMP), una prestazione patrimoniale (COSAP), nonché il canone ex art. 27, co. 7-8 del codice della strada. Pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari), il CUP è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche.
Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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