Il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice (dal quale mutua ogni proprio potere e in vece del quale provvede) e l’adozione di provvedimenti da parte di questo trova il suo momento genetico nella sentenza, ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, anche nell’adozione di provvedimenti in luogo della P.A., il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale, assoggettata al controllo di merito sulle scelte fatte da parte del giudice dell’ottemperanza, in base al combinato disposto degli artt. 114, co. 6 e 134, co. 1, lett. a c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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