Inammissibile la revocazione della sentenza per contrasto con una pronuncia della Corte di giustizia dell’UE
Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del motivo di revocazione di cui all’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., per erronea interpretazione, da parte del giudice nazionale, di una sentenza della Corte di giustizia dell’UE (CGUE). L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale. L’eventuale violazione o scorretta applicazione dei principi espressi dalla CGUE integra invece un errore di diritto, non rilevante ai fini della revocazione.
È altresì inammissibile il motivo di revocazione di cui all’art. 395, co. 1, n. 5 c.p.c., per contrasto tra il giudicato nazionale ed una sentenza della CGUE. La revocazione per contrasto tra giudicati presuppone un conflitto tra giudicati sostanziali, ossia tra statuizioni che attribuiscano o neghino il medesimo bene della vita. La sentenza resa dalla CGUE, in sede di rinvio pregiudiziale, avendo natura interpretativa del diritto dell’Unione, non contiene accertamenti sostanziali sulla controversia, la cui definizione resta riservata al giudice nazionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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