Il ricorso è nullo se è firmato solo dal domiciliatario al quale non sia stata data la procura

03 Giu 2014
3 Giugno 2014

Se un avvocato è soltanto domiciliatario (e non ha, quindi, i poteri di rappresentare e difendere il ricorrente), il ricorso sottoscritto solo da lui è nullo.

Lo rileva il TAR Veneto nella sentenza n.  706 del 2014.

Scrive il TAR: "1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 lett. B del Codice del Processo Amministrativo. 

1.1 Come ha correttamente evidenziato la società controinteressata sia il ricorso principale, che i successivi motivi aggiunti, comprendono la sola sottoscrizione del legale domiciliatario e, quindi, di un legale nei cui confronti non risulta conferito alcun mandato o procura speciale. 

1.2 E’, infatti, agevole verificare che l’unico sottoscrittore risulta essere espressamente ed unicamente qualificato in mandato quale legale domiciliatario. Sempre dall’esame del ricorso si evince come, al contrario, i legali deputati a rappresentare la società ricorrente fossero gli Avv. A X  e B Y, difensori questi ultimi nei cui confronti era stata conferita la procura alle liti a margine del ricorso di cui si tratta.

1.3 La lettura del mandato in calce al ricorso consente, pertanto, di evincere due differenti ambiti di attività in relazione al quale il mandato è stato conferito. In primo luogo vi è stato il conferimento del mandato a rappresentanza…. “a difendere la società in ogni stato e grado del giudizio, a transigere e conciliare la lite”, mandato quest’ultimo conferito nei confronti dei soggetti sopracitati.
La procura in questione si conclude conferendo all’Avv. C Z la nomina di procuratore domiciliatario. Ne consegue come possa individuarsi la volontà del soggetto mandante di differenziare i poteri dei legali nominati, attribuendo soltanto ai primi il potere di rappresentare in giudizio la società.

1.4 La lettura dell’art. 44 Codice del Processo Amministrativo non lascia adito a dubbi nel momento in cui, al comma 1, lett.a), include tra le cause di nullità del ricorso quella consistente nella mancanza della sottoscrizione, da intendersi riferita all’unica sottoscrizione del difensore abilitato ovvero alla persona munita dello ius postulandi e, quindi, di un titolo idoneo nel rispetto del mandato conferito dalla società ricorrente.

1.5 Va, altresì, evidenziato che per un costante orientamento giurisprudenziale, mutuato dal processo civile, la sottoscrizione della
citazione in primo grado, o del ricorso da parte di procuratore non abilitato, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, atteso che tale indicazione non comporti conferimento a quest'ultimo, come è avvenuto nel caso di specie, della rappresentanza processuale, non autorizzano il procuratore non legittimato a svolgere quell’attività professionale nell'interesse del mandante in relazione alla quale non era stato delegato (per tutti Cass. civ. Sez. I, 23-03-1988, n. 2538 e Tar Piemonte 4384 del 03/12/2010).

1.6 Si è altresì stabilito (Cass. civ. Sez. I, 07-05-1997, n. 3981) che l'indicazione del domiciliatario non comporta il conferimento nemmeno implicito della rappresentanza processuale e che, l'eventuale attività processuale compiuta, deve considerarsi svolta senza il necessario potere di rappresentanza, anche sotto il profilo dell'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto (in questo senso si veda anche Cass. civ. Sez. I, 30-07-1996, n. 6900)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 706 del 2014

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