Impugnazione degli atti di un concorso pubblico
Il TAR Sardegna ha affermato che nei concorsi pubblici, in linea generale, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria. Tuttavia, siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedono una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare davanti al G.A. il giudizio negativo formulato dalla commissione di concorso. In tal caso il giudizio negativo costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati o, comunque, dalla conoscenza legale del risultato negativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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