In caso di riassunzione per difetto di giurisdizione possono essere introdotte anche domande nuove
L’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 6 ha previsto la possibilità di riassumere davanti al giudice competente le domande originariamente proposte davanti al giudice sfornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti delle domande originarie.
Il TAR precisa che nulla impedisce che vengano presentate anche domande nuove rispetto a quelle originariamente proposte.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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