Istanza di accesso agli atti, formazione del silenzio-diniego e postumo diniego espresso da parte della P.A.: quid iuris?
Il TAR Veneto ha affermato che il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso agli atti non consuma il potere della P.A., che può sempre emanare un diniego (o anche, un accoglimento) espresso e motivato.
Dunque, un diniego esplicito, anche se rilasciato dopo la formazione del silenzio-diniego, costituisce un atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtĂ giuridica, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e deve, pertanto, essere specificamente impugnato.
Se ciò non avviene, il ricorso promosso avverso il mero silenzio-diniego diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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